Whistleblowing

SOMMARIO
1. IL WHISTLEBLOWING – D.lgs. 24/2023
1.1 Introduzione
1.2 Lo scopo della procedura
1.3 Destinatari
1.4 L’oggetto della segnalazione
2. MODALITÀ OPERATIVE: Canali di segnalazione interna ed esterna e gestione
delle segnalazioni
2.1 Gestione dei canali di segnalazione interna
2.2 I canali attraverso cui è possibile inoltrare la segnalazione interna
2.3 Riservatezza
2.4 Divieto di atti ritorsivi
2.5 I canali attraverso cui è possibile inoltrare la segnalazione esterna

 

1.1 Introduzione
Con il termine whistleblowing si intende l’attività di segnalare illeciti o irregolarità
commessi all’interno di un ente.
La normativa in materia di whistleblowing, di origine comunitaria, ha avuto
un’importante evoluzione negli ultimi anni: da iniziale dovere in capo a specifici soggetti
in determinate materie (ad esempio in ambito fiscale), il whistleblowing è oggi un diritto
esteso ad un’ampia categoria di soggetti, anche del settore privato.
Il Decreto Legislativo 24/2023, che testualmente “disciplina la protezione delle persone
che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che
ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente
privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato”,
raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina dei canali di segnalazione e
delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Ne deriva
una disciplina organica e uniforme finalizzata ad una maggiore tutela del soggetto
segnalante (c.d. whistleblower).

1.2 Lo scopo della procedura
Come anticipato, il whistleblowing è un atto con cui il soggetto interno all’ente
contribuisce a far emergere e a prevenire rischi e situazioni pregiudizievoli per l’ente
stesso.
Lo scopo principale del whistleblowing è, quindi, quello di risolvere (o, se è possibile,
di prevenire) i problemi creati da un’irregolarità di gestione, permettendo di affrontare
le criticità rapidamente e con la necessaria riservatezza.
La presente Procedura, pertanto, è stata predisposta per regolamentare la gestione
della segnalazione di irregolarità, a partire dal momento in cui il segnalante si determini
all’inoltro sino ai successivi sviluppi, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs.
24/2023.

1.3 Destinatari
La presente Procedura è destinata a tutte le attività gestite da HOTEL DU LAC ET DU
PARC SRL e si applica (art. 3, D.Lgs. 24/2023):
• ai lavoratori subordinati (compresi i lavoratori a tempo determinato, con
contratto di lavoro a tempo parziale, in somministrazione, in apprendistato, di
cui al D.Lgs. 81/2015 ed i lavoratori con contratto di prestazione occasionale);
• ai lavoratori autonomi e ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa ex art. 409 c.p.c., nonché ai titolari di rapporti di collaborazione
“organizzata dal committente”, ex art. 2 D.lgs. 81/2015;
• ai lavoratori o ai collaboratori che forniscono beni o servizi ovvero che
realizzano opere in favore di terzi;
• ai liberi professionisti e ai consulenti;
• ai volontari e ai tirocinanti, anche non retribuiti;
• agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione direzione,
controllo, vigilanza o rappresentanza, anche se svolgano tali funzioni in via
di mero fatto.

1.4 L’oggetto della segnalazione
Le segnalazioni che rientrano nel perimetro del whistleblowing riguardano (D.lgs.24/23
art.2, comma1, lettera a)):
1) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei successivi numeri
3), 4), 5) e 6);
2) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o
violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti, che non rientrano nei
successivi numeri 3), 4), 5) e 6)
3) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o
nazionali indicati nell’allegato al presente decreto ovvero degli atti nazionali che
costituiscono attuazione degli atti dell’Unione Europea indicati nell’allegato alla
direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell’allegato al presente decreto, relativi
ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione
del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti;
sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare;
sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute
pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati
personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
4) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325
del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea specificati nel diritto derivato
pertinente dell’Unione Europea;
5) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2,
del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, comprese le violazioni delle
norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le
violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in
materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio
fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di
imposta sulle società;
6) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli
atti dell’Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5);
Per espressa previsione legislativa, le disposizioni in materia di whistleblowing non si
applicano (art. 1, D.Lgs. 24/2023):
a) alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere
personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia
all’autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti
individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro
o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
b) alle segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti
dell’Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell’allegato al presente
decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell’Unione
europea indicati nella parte II dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non
indicati nella parte II dell’allegato al presente decreto;
c) alle segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti
relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino
nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea.

2. MODALITÀ OPERATIVE:
Canali di segnalazione interna ed esterna e gestione delle segnalazioni
L’art.4 del Decreto prevede, in particolare e per quello che qui interessa:
• che l’ente, sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali di cui
all’articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, attivi “propri canali di
segnalazione che garantiscano anche tramite il ricorso a strumenti di
crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona
coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché
del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione”.
• che “la gestione del canale di segnalazione è affidata a una persona o a un
ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per
la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno,
anch’esso autonomo e con personale specificamente formato”;
• che le “segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalità
informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale
sono effettuate attraverso 5ine telefoniche o sistemi di messaggistica vocale
ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto
fissato entro un termine ragionevole” HOTEL DU LAC ET DU PARC SRL, pertanto, ritiene opportuno indicare quale canale
principale per le segnalazioni di cui al D.Lgs. 24/2023 la posta elettronica ed il
canale telefonico

2.1 Gestione dei canali di segnalazione interna
La gestione dei canali di segnalazione interna è così affidata al Dott. Antonio Clemente
Responsabile Risorse Umane, il quale assicura il corretto svolgimento del
procedimento e che provvederà alle seguenti attività:
• rilasciare al segnalante apposito avviso di ricevimento, entro 7 (sette) giorni
dalla data di ricezione;
• mantenere le interlocuzioni con il segnalante e richiedere a quest’ultimo, se
necessario, integrazioni;
• dare diligente seguito alla segnalazione;
• fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell’avviso di
ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del
termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

2.2 I canali attraverso cui è possibile inoltrare la segnalazione interna
In conformità a quanto previsto dalla normativa, il whistleblower potrà far pervenire
la propria segnalazione:
1) tramite mail all’indirizzo [email protected]
2) contattando il numero 0464 566729

2.3 Riservatezza
L’identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può
evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate,
senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da
quelle competenti a ricevere o dare seguito alla segnalazione, espressamente
autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa vigente in materia di privacy.
Le medesime tutele sono garantite con riferimento all’identità delle persone
coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, compreso l’eventuale
facilitatore.
Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità della persona segnalante non
può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su
accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla
stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione
e la conoscenza dell’identità della persona segnalante sia indispensabile per la
difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento
disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla
rivelazione della propria identità. In tali ipotesi è dato avviso alla persona segnalante,
mediante comunicazione scritta, delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.
La medesima comunicazione di cui sopra è data al segnalante, nell’ambito delle
procedure di segnalazione, quando la rivelazione della identità della persona
segnalante è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.
Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare
adeguato seguito alle stesse.
Le procedure adottate dalla Società in materia di protezione dei dati personali, atte
a garantire la conformità delle attività aziendali alla normativa privacy vigente (Reg.
UE n. 2016/679 – GDPR, D.Lgs. n. 196/2003 – Codice Privacy e ss.mm. e altre
disposizioni di legge applicabili) prevedono inoltre apposite cautele, incluse misure
di sicurezza sia tecniche sia organizzative, volte a garantire un livello di sicurezza
adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti di dati personali effettuati,
nonché la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

2.4 Divieto di atti risorsivi
Nei confronti dei soggetti tutelati è fatto divieto di porre in essere alcun atto ritorsivo,
inteso quale qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o
minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, e che provoca o può
provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.
A titolo esemplificativo, possono essere considerati quali atti ritorsivi:
– il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
– la retrocessione di grado o la mancata promozione;
–  il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione
dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro;
– la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell’accesso alla
stessa;
– le note di merito negative o le referenze negative;
– l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
– la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo;
– la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
– la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di
lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima
aspettativa a detta conversione;
– il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a
termine;
– i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social
media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di
opportunità economiche e la perdita di redditi;
– l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o
industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la
persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
– la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o
servizi;
– l’annullamento di una licenza o di un permesso;
– la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione sono nulli.

2.5 I canali attraverso cui è possibile inoltrare la segnalazione esterna

Il canale di segnalazione esterna è affidata all’ANAC che, con l’entrata in vigore del
decreto legislativo in oggetto, potrà ricevere e dovrà gestire anche le segnalazioni
esterne provenienti da soggetti appartenenti al settore privato. Segnalazioni, queste,
che, ai sensi dell’art. 6, potranno essere effettuate al ricorrere di una delle seguenti
condizioni:
• in mancanza di previsione o di attivazione di un canale di segnalazione interno
nel contesto lavorativo di appartenenza, ovvero in presenza di un canale di
segnalazione non conforme a quanto previsto dall’art. 4;
• nell’ipotesi in cui la segnalazione effettuata tramite il canale interno sia rimasta
senza seguito;
• nell’ipotesi in cui il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che se effettuasse
una segnalazione interna, la stessa rimarrebbe senza seguito, ovvero possa
determinare il rischio di ritorsione;
• nell’ipotesi in cui il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che la violazione
possa costituire pericolo imminente per il pubblico interesse.
Come per la segnalazione interna, anche per la segnalazione esterna l’ANAC deve
attivare un canale che garantisca la riservatezza del segnalante, della persona
coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto e della
documentazione alla stessa allegata (art. 7, comma 1).
Le segnalazioni esterne sono presentate in forma scritta, tramite apposita piattaforma
informatica, ovvero oralmente, attraverso linee telefoniche, sistemi di messaggistica
vocale o incontro con il personale addetto (art. 7, comma 2).
Laddove la segnalazione esterna venisse presentata, per errore, ad un soggetto
diverso dall’ANAC, colui che la riceve dovrà trasmetterla a quest’ultima entro 7 giorni,
dandone comunicazione al segnalante (art. 7, comma 3).
Le modalità di gestione delle segnalazioni esterne, specificamente individuate dall’art.
8, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle relative alla gestione delle
segnalazioni interne, con la differenza che, in questo caso, è espressamente previsto
l’onere per l’ANAC di comunicare al soggetto segnalante l’esito finale della procedura,
che può consistere anche nell’archiviazione della segnalazione, in una
raccomandazione o in una sanzione amministrativa, ovvero nella trasmissione della
stessa alle autorità competenti (amministrativa o giudiziaria, ivi comprese le istituzioni
, gli organi o gli organismi dell’Unione Europea), che dovranno gestire la segnalazione
secondo le modalità di cui al comma 1 dell’art. 8.
Tale ultima ipotesi ricorre nei casi in cui la segnalazione abbia ad oggetto informazioni
sulle violazioni che non rientrano nella competenza dell’ANAC.
L’ANAC provvede, inoltre, alla trasmissione annuale alla Commissione europea delle
informazioni relative al numero di segnalazioni esterne ricevute, al numero e alle
tipologie di procedimenti avviati a seguito delle segnalazioni, con indicazione del
relativo esito, nonché agli eventuali accertati danni finanziari derivati dalle violazioni
oggetto di segnalazione (art. 8, comma 3).

 

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